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REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE

Articolo 1
In In esecuzione dell’art. 4 dello Statuto Sociale ed ai sensi di quanto prescritto dalle Leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d’Italia, è istituita una sezione di attività, gestita con apposita contabilità, per la raccolta dei conferimenti di denaro a titolo di prestito dai soli soci da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra non soci.
Secondo quanto previsto dalla Legge, l’ammontare complessivo della raccolta di Prestito Sociale non può eccedere il limite del triplo del Capitale Sociale, della Riserva Legale e delle Riserve disponibili risultanti dall’ultimo Bilancio approvato. Tale limite può essere elevato al quintuplo del Capitale Sociale, della Riserva Legale e delle Riserve disponibili qualora il complesso del Prestito Sociale sia assistito, in misura almeno pari al 30%, dalle garanzie previste dalla sopra citata normativa.

Articolo 2
Devono essere messi a disposizione dei soci, nei locali in cui si svolge la raccolta dei fondi, fornendo loro tutti i chiarimenti richiesti, i testi dei seguenti documenti:
a) delibera del C.I.C.R. n. 1058 del 19 luglio 2005 ed eventuali successive modificazioni;
b) relative istruzioni della Banca d’Italia;
c) art. 4 dello Statuto Sociale;
d) il presente regolamento;
e) il foglio informativo analitico.

Articolo 3
I conferimenti dei prestiti sociali sono NOMINATIVI ed INTRASFERIBILI.

Articolo 4
La Cooperativa, non essendo iscritta all’albo delle aziende di credito, non è sottoposta al controllo della Banca d’Italia.


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Articolo 5
La Cooperativa può accettare prestito solo dai soggetti – persone fisiche - che risultano regolarmente iscritti nel Libro Soci.
All’atto della conclusione del contratto di deposito, il Socio prestatore deve rilasciare, per iscritto e in duplice originale, dichiarazione di accettazione delle norme e delle condizioni che lo regolano - così come predisposte dalla Cooperativa - e che devono essere trascritte prima della dichiarazione stessa.
Un originale della dichiarazione deve essere consegnato al socio unitamente al libretto nominativo ed al foglio informativo analitico.
L’accettazione non può essere accolta se, per effetto della somma depositata, si superasse il limite massimo consentito dalla Legge - di cui al precedente articolo 1 - ovvero quello, inferiore, che è facoltà del Consiglio d’Amministrazione di stabilire annualmente.
La Legge fissa l’importo massimo di Prestito che la Cooperativa può accettare da ciascun Socio; anche in tal caso, il Consiglio d’Amministrazione ha facoltà di stabilire un limite inferiore.
Il foglio informativo analitico di cui al punto e) del precedente art. 2 reca l’indicazione dell’importo massimo che ciascun Socio può depositare.
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Articolo 6
L’operatività della raccolta di Prestito Sociale è regolamentata dalle seguenti norme:
a) i depositi ed i prelevamenti sono registrati, per ogni socio (dati anagrafici, domicilio o residenza e professione), su apposite schede contabili numerate cronologicamente ed intestate (numero del conto di corrispondenza e numero di iscrizione al libro dei Soci).
Il Socio prestatore ha diritto al rilascio, da parte della Cooperativa, all’inizio del rapporto, di un libretto nominativo, corrispondente, nella sostanza, alla scheda contabile a lui intestata ed atto a comprovare lo svolgimento del conto personale ed il saldo a suo favore.
Ai soli fini e per gli effetti di cui all’art. 20 della tariffa - allegato A parte I - della legge di bollo e successive modificazioni, è istituito un rapporto di conto corrente.
b) Le operazioni si effettuano contro presentazione del Libretto Nominativo di Prestito Sociale ai funzionari della Cooperativa preposti. Nessuna operazione di versamento o di prelevamento è regolare se non con l’immediato aggiornamento del libretto nominativo del Socio. La predetta documentazione rilasciata al Socio e sottoscritta dagli incaricati della Cooperativa, comprova la perfetta regolarità dell’operazione.
In alternativa od in funzione complementare al Libretto, potranno essere utilizzati sistemi equipollenti di effettuazione, rilevazione e registrazione delle operazioni, previa accettazione dei relativi regolamenti da parte dei soci.
I depositi possono essere liberi e/o vincolati a termine.
Ferma restando la non trasferibilità del Libretto Nominativo di Prestito Sociale e la titolarità del rapporto di finanziamento, il Socio prestatore potrà autorizzare, con delega sottoscritta, altra persona anche non socia, con firma disgiunta, ad effettuare operazioni in sua vece e conto. L’estinzione del prestito potrà comunque essere richiesta esclusivamente dal socio prestatore. E’ ammesso un solo delegato per ogni libretto. La delega si estingue con il decesso del Socio o con revoca scritta da inoltrare alla Cooperativa.
c) In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, l’intestatario dovrà fare denuncia scritta alla Cooperativa ed alle competenti Autorità. La Cooperativa provvederà a sospendere ogni movimentazione del conto e quindi, una volta in possesso di copia della denuncia, emetterà un nuovo libretto che annulla, ad ogni effetto, qualsiasi documento precedente. Il Socio titolare dovrà sottoscrivere dichiarazione di chiusura della posizione in oggetto, valida come liberatoria nei confronti della Cooperativa.
Nei casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, il contratto di prestito si scioglie e le somme prestate cessano di produrre interessi. Le somme restano a disposizione del receduto, dell’escluso e degli eredi del socio defunto. Nei confronti degli eredi si applicheranno le disposizioni legali vigenti in materia di successioni. Gli eredi devono comunicare immediatamente alla Cooperativa il giorno del decesso del Socio.
d) Sui prestiti viene corrisposto un interesse il cui tasso di remunerazione - in nessun caso superiore alla misura massima fissata dalla Legge - è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Il tasso d’interesse può essere fisso e/o variabile e diversificato per importo e per vincolo di durata.
Tale tasso è comunicato nel Foglio Informativo Analitico, reso noto mediante avviso esposto nei locali di cui al precedente art. 2 ed è sottoscritto dal Socio all’atto della conclusione del contratto di cui al precedente art. 5.
Il conteggio degli interessi è effettuato con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno ed il Consiglio di Amministrazione ne dispone l’accredito sul relativo conto, al netto della vigente ritenuta fiscale, in data 1° gennaio dell’anno successivo, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto dalla Legge.
Se per effetto dell’accreditamento degli interessi il prestito supera uno od entrambi i limiti di cui all’art. 5, l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene mantenuta a disposizione del Socio, che ne è informato con apposita comunicazione in occasione dell’invio dell’estratto conto annuale.
e) i conti senza movimento per un intero anno e con somme inferiori a 50,00 euro possono – su delibera del Consiglio d’Amministrazione – essere considerati infruttiferi e rimanere quindi a disposizione del Socio in tale misura. Il Consiglio di Amministrazione si riserva di applicare le disposizioni previste dall’art. 2946 e seguenti del Codice Civile, in materia di termini di prescrizione.
f) i prelevamenti potranno essere, di norma, immediati salvo la facoltà della cooperativa di richiedere i seguenti preavvisi:
fino a 1.000,00 euro immediati;
oltre 1.000,00 euro con preavviso di 48 ore.
Sino ad euro 1.000,00 i prelevamenti potranno avvenire in contanti. Il prelevamento di somme superiori ad euro 1.000,00 sarà possibile unicamente contro rilascio di assegno bancario/circolare non trasferibile, intestato al socio titolare del libretto di prestito sociale.
Anche al fine di consentire rimborsi immediati ai soci, un ammontare pari almeno al 30% dei fondi derivanti dalla raccolta del Prestito Sociale dovrà essere sempre mantenuta liquida od in attività prontamente liquidabili od assimilate.
g) la valuta applicata è quella del giorno in cui sono effettuati il versamento e/o il prelevamento.
h) le somme prestate con versamenti di assegni saranno restituite dopo l’accertamento del buon fine degli assegni medesimi e di norma non prima di venti giorni.
i) la Cooperativa può rilasciare al Socio una Carta interna di pagamento; la Carta non avrà nessuna efficacia se il Prestito risultasse scoperto od insufficiente. Il Socio può disporre per iscritto di compensare il suo credito per il prestito sino all’ammontare dei suoi debiti, contratti esclusivamente per i corrispettivi dei beni e/o servizi fornitigli dalla Cooperativa. In questo caso il Socio deve presentare periodicamente, presso gli Uffici della Cooperativa, il libretto per l’aggiornamento delle scritture.
l) il Socio che sia anche dipendente della Cooperativa può chiedere per iscritto alla stessa che le proprie spettanze retributive siano pagate mediante accredito a favore del proprio Libretto Nominativo di Prestito Sociale.
La Cooperativa provvederà in tal caso alla registrazione dell’accredito dello stipendio, sul deposito di Prestito Sociale, entro la fine del mese cui questo compete. Nei primi giorni del mese successivo, il Socio dovrà presentare presso gli Uffici della Cooperativa il libretto per l’aggiornamento delle scritture.
m) la Cooperativa ha diritto di chiedere per visione al Socio, in qualsiasi momento, il Libretto Nominativo di Prestito Sociale, per effettuarne riscontri. I Libretti devono comunque essere presentati ogni anno presso gli Uffici della Cooperativa per la registrazione degli interessi e per controllo con il relativo conto tenuto dalla Cooperativa.
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Articolo 7
La Cooperativa si riserva la facoltà di modificare le norme che disciplinano il rapporto di deposito e le relative comunicazioni saranno fatte mediante avviso esposto nei locali di raccolta dei depositi. La Cooperativa si riserva altresì la facoltà di variare, in senso sfavorevole al Socio, le condizioni economiche riguardanti tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni, che saranno comunicate all’ultimo domicilio noto del Socio, in conformità con quanto disposto dalla sezione III, par. 3.2 delle citate istruzioni della Banca d’Italia.
Tali eventuali modifiche saranno altresì tempestivamente comunicate nel Foglio informativo analitico.

Articolo 8
Il Prestito dei soci deve essere impiegato ai fini prescritti dal precedente articolo 1.
La Nota Integrativa al Bilancio deve ogni anno evidenziare l’ammontare del Prestito da Soci, l’entità del rapporto tra prestito e l’importo risultante dalla somma del Capitale Sociale, della Riserva Legale e delle Riserve disponibili e, nel caso in cui tale rapporto sia superiore a tre, le eventuali garanzie di cui all’art. 1.
In ogni caso, non potrà essere immobilizzato in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati ed immobili più del 30% del prestito raccolto tra i soci.
La Cooperativa si impegna altresì a non svolgere nessuna attività che possa configurarsi quale esercizio attivo del credito.
Gli amministratori evidenziano inoltre nella Relazione sulla Gestione l’andamento della raccolta del Prestito.
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Articolo 9
La Cooperativa si impegna a garantire:
- la verifica dell’attuazione del presente Regolamento, ed in particolare la verifica del costante rispetto e il monitoraggio dei limiti di cui agli articoli 1 e 5;
- periodiche verifiche del rispetto dei vincoli sugli impieghi della liquidità di cui agli articoli 6 – lettera f) ed 8.
Il Collegio Sindacale, nell’ambito della propria attività, effettua almeno ogni novanta giorni le verifiche di cui al comma precedente, e presenta semestralmente al Consiglio d’Amministrazione una relazione sui risultati dei controlli effettuati, che potrà contenere anche eventuali suggerimenti e proposte sulla materia oggetto di tali verifiche.

Articolo 10
Al socio deve essere fornita alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto, contenente ogni elemento necessario per la comprensione del rapporto medesimo.
In tale comunicazione, la Cooperativa espone inoltre i risultati dell’attività di vigilanza di cui al precedente articolo 9 svolta dal Collegio Sindacale, con particolare riferimento al rispetto delle norme in materia di prestito da soci, dei limiti di cui agli articoli 1 e 5, delle norme del presente Regolamento.


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Articolo 11
L’inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti articoli 1 (raccolta limitata ai soli soci, tassativa esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e rispetto dei limiti patrimoniali), art. 5 (obbligo di stipulazione del contratto, divieto di superamento del limite complessivo od individuale di raccolta fissato dalla Legge o, se inferiore, dal Consiglio d’Amministrazione), art. 6 – lettera f) (mantenimento di una quota del Prestito, pari ad almeno il 30% della raccolta complessiva in liquidità, od in attività prontamente liquidabili od assimilate), art. 8 (divieto di immobilizzazione in attrezzature, impianti, partecipazioni in società non quotate su mercati regolamentati ed immobili di una quota del prestito raccolto tra i soci superiore al 30%) ed art. 10 (comunicazione al socio) determina, secondo le modalità dettate dal presente articolo, la revoca dell’autorizzazione all’uso dei marchi raffigurati nell’apposito regolamento di Coop Italia, approvato dall’assemblea ordinaria del 6/7 giugno 1990 e successive modificazioni.
Il Collegio Sindacale, qualora rilevi significative violazioni degli articoli indicati nel comma precedente, ne riferisce, prontamente e per iscritto, al Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa.
Il Consiglio d’Amministrazione, nei successivi 60 giorni, provvede ad eliminare le violazioni, informandone prontamente il Collegio Sindacale.
Qualora invece il termine dettato dal comma precedente sia decorso infruttuosamente, il Collegio Sindacale comunica per iscritto sia le violazioni rilevate sia la mancata adozione di misure atte a rimuoverle all’A.N.C.C., all’Associazione territoriale competente ed a Coop Italia, per l’avvio del procedimento di revoca.
Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’uso dei marchi è adottato da Coop Italia, sentito il parere, vincolante, dell’Associazione Nazionale Cooperative tra Consumatori (A.N.C.C.).

Articolo 12
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le operazioni di funzionamento della raccolta di Prestito Sociale e risponde dell’operato degli incaricati in merito all’attività ed alla gestione del servizio medesimo.
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Articolo 13
La Cooperativa è regolarmente iscritta all’Albo delle Cooperative – Sezione Mutualità Prevalente ed osserva in fatto le clausole, di cui all’art. 26 del DLCPS 14/12/1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, previste inderogabilmente dallo stesso Statuto Sociale.

Articolo 14
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

Articolo 15
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare al regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità monetarie. Può altresì delegare al Comitato Esecutivo tutte o parte delle competenze fissate dal presente Regolamento.

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Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Generale dei Soci Delegati tenutasi in data 7/6/2009, in sostituzione del precedente approvato in data 7/6/2008 ed è in vigore a partire dal 8/6/2009.

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